Accordo
Art. 6
In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-6