Accordo
Art. 4
In vigore dal 18 mar 2006
Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente:
a) la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle amministrazione doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
d) le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-4