Accordo
Art. 3
In vigore dal 18 mar 2006
Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che:
a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate;
c) le merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che vengano parimenti fornite informazioni sulle misure di controllo doganale a cui le merci siano state eventualmente assoggettate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-3