Accordo
Art. 5
In vigore dal 18 mar 2006
1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-5