Accordo

Art. 9

In vigore dal 18 mar 2006
1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di violazioni doganali relative a merci doganali di cui al paragrafo i) e j) dell' del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale. 2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-9

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