Accordo
Art. 13
In vigore dal 18 mar 2006
1. Ciascuna amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo.
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-13