Accordo
Art. 15
In vigore dal 18 mar 2006
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita.
Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-15