Accordo
Art. 20
In vigore dal 18 mar 2006
1. Ciascuna amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo. Lo stesso vale per lo scambio dei dati per via telematica.
2. Le spese per gli esperti, testimoni e per gli interpreti, che non siano funzionari governativi, saranno sostenute dall'amministrazione doganale richiedente.
Storico versioni
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