Accordo

Art. 23

In vigore dal 18 mar 2006
Il presente Accordo può essere modificato, previo consenso scritto delle Parti Contraenti, mediante emendamenti o integrazioni formalizzate in separati Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo ed entrano in vigore in conformità all'.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-23

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