Accordo

Art. 19

In vigore dal 18 mar 2006
1. Qualora l'amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se un'amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'amministrazione doganale adita consulta l'amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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