Accordo

Art. 18

In vigore dal 18 mar 2006
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo. 2. Lo scambio dei dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici è soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-18

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