Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 18 mar 2006
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo. 2. Lo scambio dei dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici è soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.
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