Accordo
Art. 16
In vigore dal 18 mar 2006
1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'amministrazione doganale adita, i funzionari dell'amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi nè portare armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-16