Accordo

Art. 21

In vigore dal 18 mar 2006
1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro. 2. Le amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-azera composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Capo del Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell'Azerbaigian, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo-azera non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo