Accordo

Art. 17

In vigore dal 18 mar 2006
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale adita può, ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, relativamente ad un'infrazione doganale, in qualità di esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire. 2. L'amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005. — Testo vigente | Portale Normativo