Accordo
Art. 10
In vigore dal 18 mar 2006
Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle specifiche competenze in materia provvedono a che il riciclaggio, come definito nell' lett. k), sia vietato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-10