Accordo
Art. 1
In vigore dal 18 mar 2006
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;
CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
TENUTO CONTO della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale, che definisce un ambito destinato a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale;
RICONOSCENDO le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di facilitazione della catena logistica internazionale e considerando, in proposito, la Risoluzione del Consiglio di Cooperazione doganale di giugno 2002; RICONOSCENDO la necessità di stabilire un equilibrio tra la facilitazione ed il controllo per garantire la libera circolazione del commercio legittimo e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della società e dei gettiti;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'ONU nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- alla lotta contro la contraffazione.
b) "amministrazioni doganali", nella Repubblica italiana l'amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e il Comitato Statale delle Dogane nella Repubblica dell'Azerbaigian;
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope sotto la supervisione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione;
f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
g) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
h) "informazioni" dati, documenti, rapporti ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie autenticate;
i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
j) "sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (definite precursori)" le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; k) "riciclaggio" nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita di denaro;
l) "amministrazione doganale richiedente", l'amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
m) "amministrazione doganale adita", l'amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
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