Accordo

Art. 7

In vigore dal 18 mar 2006
Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente: a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali; b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacità specialistiche dei funzionari doganali; c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca; d) scambio di visite di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-7

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