Accordo
Art. 2
In vigore dal 18 mar 2006
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, ivi comprese le violazioni alla normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica, dei diritti sulla proprietà intellettuale nonché le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
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