Accordo

Art. 8

In vigore dal 18 mar 2006
Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato; c) i mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i locali sospettati di essere impiegati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100#art-a-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005. — Testo vigente | Portale Normativo