Convenzione
Art. 24
NON DISCRIMINAZIONE
In vigore dal 13 gen 2006
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono
assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i
nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresi,
nonostante le disposizioni dell', alle persone
che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una
impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno
favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto
altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai
residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni
dell', del paragrafo 4 dell' o del
paragrafo 6 dell', gli interessi, i canoni ed
altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente
ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del
primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad,
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
nonostante le disposizioni dell', alle imposte di
ogni genere e denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-24