Convenzione
Art. 12
CANONI
In vigore dal 13 gen 2006
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla
legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
deil'ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni"
designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per
l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, di software,
di pellicole cinematografiche e di ogni altra registrazione
di suoni o immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per
informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato
contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessità è
stato contratto il debito che dà luogo al pagamento dei
canoni, e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti
tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-12