Convenzione
Art. 28
DOMANDE DI RIMBORSO
In vigore dal 13 gen 2006
DOMANDE DI RIMBORSO
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta
dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia
limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei
termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente
di cui il contribuente è residente, certificante che
sussistono le condizioni richieste per beneficiare delle
esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti
fisseranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell', le modalità di applicazione
del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-28