Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 13 gen 2006
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiatì non appena sarà possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il I° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo