Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 13 gen 2006
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti
di ratifica saranno scambiatì non appena sarà possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta
alla fonte, alle somme realizzate a partire dal I° gennaio
dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti
di ratifica;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle
imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il I°
gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-30