Convenzione

Art. 29

ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

In vigore dal 13 gen 2006
ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e assistenza per la riscossione sia delle imposte aggetto della presente Convenzione, che degli interessi, delle spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta. 2. Le autorità fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto. 3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate in giudicato. 4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia dei suoi diritti, può domandare all'altro Stato di notificare al debitore un ingiunzione di pagamento o un titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione competente dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-29

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