Convenzione
Art. 29
ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE
In vigore dal 13 gen 2006
ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE
1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e
assistenza per la riscossione sia delle imposte aggetto
della presente Convenzione, che degli interessi, delle
spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta.
2. Le autorità fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha
richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione
secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri
crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere
non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato
richiesto.
3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno
luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei
titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate
in giudicato.
4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora
suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia
dei suoi diritti, può domandare all'altro Stato di
notificare al debitore un ingiunzione di pagamento o un
titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla
fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica
possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione
competente dello Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-29