Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 13 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-rd-1

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