Convenzione
Art. 31
DENUNCIA
In vigore dal 13 gen 2006
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla
denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno
Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo dì sei mesi, prima
della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto
anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la
Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle
somme realizzate a partire dal i ° gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel quale è stata notificata la
denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai
redditi realizzati durante l'anno solare per la cui fine
sarà stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio
contabile chiuso nel corso di tale anno.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a
farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice
originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i
testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della
della Repubblica Italiana Repubblica del Congo
Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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