Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 13 gen 2006
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo dì sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal i ° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare per la cui fine sarà stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio contabile chiuso nel corso di tale anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica del Congo Gaetano LA PIANA Raymond Serge BALI Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-31

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DENUNCIA (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo