Convenzione
Art. 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 13 gen 2006
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
scambieranno le informazioni necessarie per applicare le
disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte
di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto
degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o
dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che
tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dagli . Le
informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte
menzionate nella prima frase, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto
per questi fini. Esse potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o
nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato
contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro
della propria normale prassi amministrativa o di quelle
dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un
segreto commerciale, industriale, professionale o un
processo commerciale oppure informazioni la cui
comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-26