Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 13 gen 2006
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. La disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti neIl'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-22

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ALTRI REDDITI (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo