Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 13 gen 2006
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono
stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. La disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili
definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il
beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato
contraente, eserciti neIl'altro Stato contraente
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto od il bene generatore del reddito si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-22