Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 13 gen 2006
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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FUNZIONI PUBBLICHE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo