Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 13 gen 2006
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale a una persona
fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in
detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in
questo Stato e la persona fisica è un residente di questo
Stato che:
i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la
nazionalità dell'altro Stato, o
ii) senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un
residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da
una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo
ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un
residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza
avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le
pensioni.
3. Le disposizioni degli si applicano
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-19