Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 13 gen 2006
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. 1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio dì una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-14

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