Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 13 gen 2006
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. 1 redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dall'esercizio dì una libera professione o da altre
attività di carattere indipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che il residente non
disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli
dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in
cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in
particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti, contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-14