Convenzione
Art. 10
DIVIDENDI
In vigore dal 13 gen 2006
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno
Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello
Stato contraente di cui la società che paga - i dividendi
è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere:
a) l'8 per cento dell'ammontare Iordo dei dividendi se il
beneficiario effettivo è una società (diversa da una
società di persone) che possiede direttamente almeno il 10
per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in
tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
3. Ai fini dei presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti
di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o
da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali
assimilabili ai redditi delle azioni secondo la
legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, di cui è residente la società che paga
i dividendi, un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto
altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi
pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società,
anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafo 5, qualora una
società residente di uno Stato eserciti nell'altro Stato
un'attività industriale o commerciale attraverso una
stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa
stabile organizzazione possono, dopo aver versato l'imposta
sugli utili di detta stabile organizzazione, essere
soggetti, in conformità con la legislazione di questo
altro Stato, ad un'imposta la cui aliquota non può
eccedere il 10 per cento (10%).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-10