Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 13 gen 2006
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i
redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale
un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio
o della televisione, nonché di sportivo, sono imponibili
in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno
sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista
o allo sport ivo medesimi bensì ad una persona diversa,
detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui
:vengono svolte le prestazioni dell'artista o detto
sportivo, nonostante Ie disposizioni degli .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le
remunerazioni o i redditi, nonché gli stipendi, i salari e
gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo
o uno sportivo residenti di uno Stato ritrae dalle
prestazioni personali esercitate nell'altro Stato, in tale
qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato quando
tali prestazioni esercitate nell'altro Stato sono
finanziate con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue
suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti
locali.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i
redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un
artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale
qualità, in uno Stato sono attribuiti non all'artista o
allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti
redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato quando
tale persona è finanziata con fondi pubblici di questo
altro Stato, o di una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, nonostante le
disposizioni degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-17