Convenzione
Art. 7
UTILI DELLE IMPRESE
In vigore dal 13 gen 2006
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa
non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto
nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile
organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione. Una quota delle spese di direzione e delle
spese generali di amministrazione della sede dell'impresa
è imputata ai risultati delle diverse stabili
organizzazioni in proporzione al volume d'affari realizzato
da ciascuna di esse.
a. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile
organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato
ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente
articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato
merci per l'impresa.
6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili
da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito
considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-7