Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 13 gen 2006
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Congo" designa la Repubblica del Congo e
comprende il mare territoriale e, oltre a questo, le zone
sulle quali la Repubblica del Congo, in conformità del
diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani
per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle
acque sovrastanti;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e
comprende il mare territoriale nonché, oltre a questo, le
zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria
legislazione ed al diritto internazionale, esercita i
propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e
lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondo e del
sottosuolo marini, nonché, delle acque sovrastanti;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e 'l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Congo
o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le
società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona
giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un
residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa
qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o
l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno
Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le
associazioni costituite in conformità della legislazione
in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze;
ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per 1'appiicazione della Convenzione da parte di uno
Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il
significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa. alle imposte oggetto della
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-3