Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 13 gen 2006
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il Congo: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur le revenu des personnes physiques); 2) 1'imposta sugli utili delle società (1'impot sur les benefices des societes); 3) la tassa speciale sulle società (la taxe speciale sur les societes); 4) la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur les salaires); S) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage) ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta congolese"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-2

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