Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 13 gen 2006
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del
reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte
sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
a) per quanto concerne il Congo:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur
le revenu des personnes physiques);
2) 1'imposta sugli utili delle società (1'impot sur les
benefices des societes);
3) la tassa speciale sulle società (la taxe speciale sur
les societes);
4) la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur
les salaires);
S) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage)
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta congolese");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di
seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di
natura identica o analoga che verranno istituite dopo la
data della firma della presente Convenzione in aggiunta o
in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si notificheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-2