Convenzione
Art. 4
RESIDENTI
In vigore dal 13 gen 2006
RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
"residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi
assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della
sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni
altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate
ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse
ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona fisica è residente di entrambi gli Stati
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel
quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue
relaziona personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali);
b) se non sì può determinare lo Stato nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui
soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato del quale ha la
nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli
Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la
questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona diversa da una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-4