Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 13 gen 2006
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di
navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta
sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in
mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato
contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti
agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune
(pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-8