Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 13 gen 2006
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente
deriva dall'alienazione di beni immobili di cui
all' e situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base
fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola
od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di
aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni
mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del
capitale azionario di una società il cui patrimonio è
costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno
Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse
da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una
partecipazione di almeno il 25 per cento in una società
residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto
Stato.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene
diverso da quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante è residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-13