Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 13 gen 2006
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2
dell', le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni
e le altre somme pagate in applicazione della legislazione
in materia di previdenza sociale di uno Stato sono
imponibili soltanto in questo Stato, a condizione che non
derivino da contributi.
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene
residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da
detto residente all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro nel primo Stato come indennità di liquidazione o
remunerazione forfettaria di natura equivalente, sono
imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
L'espressione "indennità di liquidazione o di cessazione
delle funzioni" comprende i pagamenti effettuati all'atto
della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di
una persona fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-18