Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 13 gen 2006
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato sono imponibili soltanto in questo Stato, a condizione che non derivino da contributi. 3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel primo Stato come indennità di liquidazione o remunerazione forfettaria di natura equivalente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione "indennità di liquidazione o di cessazione delle funzioni" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di una persona fisica.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo