Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 13 gen 2006
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non è imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-20

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