Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 13 gen 2006
PROFESSORI E INSEGNANTI
Un professore od un insegnante il quale soggiorni
temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non
superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di
effettuare ricerche presso una università, collegio,
scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente
dell'altro Stato contraente non è imponibile in detto
primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti
dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-20