Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 13 gen 2006
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli , le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento.
3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona può usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-21