Convenzione
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 13 gen 2006
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
"stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od
ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio e i servizi ad
essi direttamente connessi la cui durata oltrepassa i sei
mesi;
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna di merci appartenenti
all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per la
impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa,
ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario.
4,. Una persona che agisce in uno Stato contraente per
conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa
da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che
esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui
l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o
di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambita della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società. residente di uno Stato
contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua
attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una
stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per
sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi
delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-5