Art. 19 · FUNZIONI PUBBLICHE
Convenzione

Art. 19

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FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 13 gen 2006
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che: i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288#art-c-19