Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 44
Diritto di petizione
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli -10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
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Articolo II-104 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-44