Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 44

Diritto di petizione

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli -10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati. ------------------------- Articolo II-104 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-44

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Diritto di petizione (Art. 44 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo