Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Spiegazione
L' si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta. In effetti, il paragrafo 1 dell' corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell' riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.
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Articolo II-99 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-39