Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Spiegazione L' si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta. In effetti, il paragrafo 1 dell' corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell' riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico. ------------------------- Articolo II-99 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
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Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (Art. 39 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo