Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 42

Diritto d'accesso ai documenti

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall' del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione. ------------------------- Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-42

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Diritto d'accesso ai documenti (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo