Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 42
Diritto d'accesso ai documenti
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall' del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.
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Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-42