Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 43
Mediatore Europeo
In vigore dal 22 apr 2005
Mediatore Europeo
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
-------------------------
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Articolo II-103 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-43