Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 43

Mediatore Europeo

In vigore dal 22 apr 2005
Mediatore Europeo Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell', paragrafo 2 della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati. ------------------------- Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. Articolo II-103 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-43

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Mediatore Europeo (Art. 43 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo