Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 46
Tutela diplomatica e consolare
In vigore dal 22 apr 2005
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127). Conformemente all', paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.
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Articolo II-107 della Costituzione.
Articolo II-106 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-46