Spiegaz. Carta DirittiTitolo VII

Art. 51

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 apr 2005
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, nè introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, nè modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. Spiegazione L' è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è stata formulata fedelmente all', paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni." è consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione "organi e agenzie "è abitualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o 1-51 della Costituzione). Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. 1-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.." (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione. Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non può avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze. Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio già affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da sè che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non può essere intesa come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati "attuazione del diritto dell'Unione" (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata). ------------------------- Articolo II-111 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione (Art. 51 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo